ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“VILLA BRACCI”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Costituzione – Denominazione e Sede
Art. 1 ) – E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, nel Territorio del Comune di Firenze, Quartiere 2 – Campo Marte, una Associazione di Promozione Sociale ai sensi del DLGS 117/2017, denominata APS VILLA BRACCI” qui di seguito indicata anche come “ Associazione”.
Art. 2 ) – L’Associazione ha sede in Firenze, Via Stradone di Rovezzano n.33 nei locali del Comune di Firenze messi a disposizione a titolo gratuito dal 28/05/1982. Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria.
Scopi e Finalità
Art. 3 ) – L’Associazione è apartitica eaconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
Attività principali
Art. 4 ) – Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione si propone di:
- predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale-ricreativa, ludico-sportiva, sociale-assistenziale, per dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentivare l’organizzazione di iniziative per sostenere associati e non , in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o di autofinanziamento;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- valorizzazione delle zone ortive con tecniche di produzione biologiche al fine di sensibilizzare al rispetto ambientale ed al decoro e con finalità di ortoterapia;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini e scopi che l’Associazione persegue.
Attività complementari
Art. 5 ) – Per il raggiungimento degli scopi istituzionali oltre alle attività principali, l’Associazione può svolgere attività complementari:
- collaborare con Associazioni di Promozione Sociale riconosciute;
- Allestire spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nella sede in cui vengono svolte le attività istituzionali;
- Organizzazione di viaggi con finalità socializzanti, attività motorie e attività culturali;
- Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Soci
Art. 6 ) – Per associarsi è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione con l’osservanza delle seguenti modalità, indicando i dati anagrafici e dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare entro 30 giorni su tale domanda. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni, al Collegio dei Probiviri che si pronuncerà in modo definitivo ed inoppugnabile.
Ai soci viene rilasciata la tessera di iscrizione. Presso l’Associazione è depositato l’elenco degli iscritti. La quota sociale annua è stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote associative, in ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili.
Il socio che non provvede a rinnovare, entro 180 gg. l’adesione è dichiarato decaduto.
Diritti dei Soci
Art. 7 ) Gli Associati hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione la tessera sociale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
Inoltre hanno diritto ad informazioni ed ai controlli conformemente alle disposizioni vigenti;
nonché diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per l’elezione degli organi dell’Associazione. Il socio può candidarsi alle elezione degli organi dell’Associazione come previsto all’Art. 11 e 15.
Doveri dei Soci
Art. 8 ) I Soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e all’eventuale pagamento di quote straordinarie.
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo.
- A rispettare i beni e l’ambiente associativi.
Il comportamento verso gli altri associati deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede.
Non sono ammessi linguaggi ed atteggiamenti lesivi la dignità e/o sensibilità degli altri soci.
Volontariato dei Soci
Art. 9) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del DLGS 117/2017.
Sanzioni
Art. 10 ) – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti Interni, secondo deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi danni agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà deliberare applicando le seguenti sanzioni motivate e notificate:
- richiamo – diffida
- sospensione
- espulsione dall’Associazione.
I soci possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri che, sentite le parti, si pronuncerà in modo definitivo ed inoppugnabile in merito. Nel caso in cui il comportamento difforme riguardi un membro del Consiglio Direttivo la competenza per eventuali sanzioni passa direttamente al Collegio dei Probiviri; l’interessato potrà appellarsi alla prima Assemblea dei soci.
Organi dell’Associazione
Art. 11 ) – Gli Organi del Centro sono:
1)- L’Assemblea dei soci;
2)- Il Consiglio Direttivo;
3)- Il Presidente;
4)- Gruppo di Controllo
5)- Il Collegio dei Probiviri.
Art. 11 Bis)
Ai soci che si sono particolarmente distinti, per la promozione e lo sviluppo dell’ Associazione, può essere riconosciuto il titolo di Presidente Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo con ratifica dell’Assemblea. La carica è data a tempo indeterminato; partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, salvo che non sia membro del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei soci
Art. 12 ) – L’Assemblea dei soci è sovrana ed è il momento fondamentale di confronto nel quale si determina e si forma la volontà dell’Associazione.
L’Assemblea è composta dagli associati regolarmente riconosciuti attraverso la verifica dei poteri. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la carica di Presidente dell’Assemblea e nomina il Segretario. In assenza del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci, con motivazione scritta.
In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci in proprio o per delega (massimo una delega a persona).
La convocazione è effettuata con avviso affisso all’albo della sede e con altre eventuali forme di pubblicità, quindici giorni prima, e deve contenere l’Ordine del Giorno.
Art. 13 ) – Compiti dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Compiti Assemblea Ordinaria:
1 – delibera gli indirizzi generali e le attività dell’Associazione;
2 – approva e delibera il bilancio consuntivo e preventivo;
3 – approva gli articoli del regolamento interno;
4 – effettua proposte per le attività istituzionali.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
Compiti dell’Assemblea Straordinaria:
1 – Delibera le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti Interni e l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto, in base alla richiesta della maggioranza più uno dei presenti.
2 – Ha la funzione di revocare il Presidente ed il Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, da effettuarsi con scrutinio segreto.
3 – Per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell’Associazione è obbligatorio il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (Art. 21 C.C.).
E’ data facoltà, a ciascun socio, di farsi rappresentare da altro socio in Assemblea. Ogni socio, maggiore di età, ha diritto ad un voto e potrà essere portatore, al massimo di una delega.
Il Consiglio Direttivo
Art. 14 ) – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di undici ad un massimo di diciassette; il numero ottimale sarà suggerito dal Consiglio Direttivo uscente ma dovrà essere valutato e deliberato dall’Assemblea.
I candidati saranno eletti tramite votazione (vedi art.15) senza distinzione di genere.
Non è candidabile il socio che è stato raggiunto da provvedimento disciplinare nell’ultimo biennio antecedente le elezioni.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti la metà più uno degli eletti;
è data facoltà, a ciascun componente, di farsi rappresentare nel Consiglio Direttivo.
Ogni rappresentante potrà essere portatore di una sola delega.
I Consiglieri decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo viene a mancare, per dimissioni od altre cause, si provvede alla sua sostituzione attingendo, fino ad esaurimento, nella lista dei non eletti e successivamente per cooptazione tra i soci in regola con il tesseramento su indicazione del Consiglio Direttivo.
Elezioni del Consiglio Direttivo
Art. 15 ) – I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tramite elezioni da indirsi almeno trenta giorni di anticipo sulla data prevista di scadenza.
A tutte le operazioni elettorali presiede la Commissione Elettorale; essa è composta da cinque membri soci non candidati alle elezioni. Essa è eletta dall’Assemblea Ordinaria ed ha il compito di informare i candidati esponendo i doveri che la carica comporta. Dovrà inoltre predisporre il seggio elettorale e seguire le operazioni di voto.
Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgeranno a votazione segreta.
La Commissione Elettorale provvederà a redigere il verbale dello svolgimento delle elezioni e fornirà l’elenco dei candidati eletti.
Qualora dovessero emergere a carico del Consigliere eletto fatti o comportamenti in contrasto con il ruolo ricoperto, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla revoca dell’incarico. Il Consigliere dichiarato decaduto potrà appellarsi entro trenta giorni, per iscritto, al Collegio dei Probiviri.
Riunione del Consiglio Direttivo
Art.16 ) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato:
- – dal Presidente;
- – da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo su richiesta scritta;
- – da almeno il 15% dei soci con richiesta motivata e scritta;
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti la metà più uno degli eletti; è data facoltà, a ciascun consigliere di farsi rappresentare nel Consiglio Direttivo. Ogni rappresentante potrà essere portatore di una sola delega.
I membri del Consiglio Direttivo decadono a tutti gli effetti dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Compiti del Consiglio Direttivo
Art. 17 ) – Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo le elezioni, elegge tra i propri membri a scrutinio segreto: il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e l’Economo.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nell’ambito delle linee generali fissate dall’Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono i seguenti:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei soci;
- dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
- formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise per singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali e complementari, relative all’esercizio annuale successivo.
- Elaborare le linee guida e i progetti per l’anno successivo da sottoporre all’Assemblea.
- Stilare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata, suddivise tra le attività istituzionali e complementari relative al periodo dell’anno trascorso;
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare, altresì stabilisce la quota relativa alla Concessione degli orti
- deliberare la convocazione dell’Assemblea e l’ordine del giorno;
- decidere in merito agli eventuali rapporti con i collaboratori ed i consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l’Associazione e svolgere tutte le altre attività funzionali atte alla gestione dell’Associazione.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, comprensivo delle delibere a maggioranza semplice delle attività da attuare.
Il Presidente
Art. 18 ) – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
Apre e chiude conti bancari e/o postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti. Propone al Consiglio Direttivo, che delibera, su eventuali donazioni liberali di qualsiasi genere provenienti da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati rilasciando quietanze liberatorie, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.
Adotta in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
Delega ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un altro Consigliere.
Gruppo di Controllo
Art. 19 ) – E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Ordinaria dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
Esso nomina al proprio interno un Presidente.
Il gruppo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione, da richiedersi all’ufficio preposto e da effettuarsi in presenza del responsabile dell’Associazione o da persona delegata, rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Ha diritto di accesso per procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita. Può partecipare come auditore alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Vigila sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare allo stesso. Dura in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio Direttivo ed è eletto nel corso dell’Assemblea nella quale viene presentato il nuovo Consiglio Direttivo.
I membri del gruppo di Controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Collegio dei Probiviri
Art. 20 ) – E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Ordinaria dei soci. Rimangono in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio Direttivo, salvo eventuali contenziosi in corso. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso da parte dei soci (Art.6; art.10 e art.15).
La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Gratuità delle cariche
Art. 21 ) – Tutte le cariche elettive sono gratuite
I Libri sociali
Art. 22) Libri soci e registri
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- il registro dei volontari che svolgono attività non occasionale.
Patrimonio Sociale
Art. 23) Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Devoluzione del Patrimonio
Art. 24 ) – In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa l’intero patrimonio, dopo lo scioglimento, è devoluto, salvo diversa destinazione imposta per legge, ad altri Enti del terzo settore secondo quanto previsto dall’Art. 9 del DLGS 117/2017.
Risorse finanziarie
Art. 25 ) – Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite da:
a) – quote associative dei soci;
b) – contributi dei soci, o simpatizzanti;
c) – contributi di privati e di imprese;
d) – contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività sociali in conformità ai fini istituzionali; contributi dell’Unione Europea, di organizzazioni internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
e) – fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; ed eventuali proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi; anche attraverso attività svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria ed estemporanea e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
f) – donazioni e lasciti;
g) – corrispettivi di attività istituzionali, corrispettivi di attività complementari, di somministrazione di alimenti e bevande e dell’organizzazione di viaggi (come previsto all’Art. 5);
h) altre entrate compatibili con l’attività sociale.
Le quote associative, in ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili.
Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari proposti al Consiglio Direttivo e da questo accettati con riserva, saranno sottoposti al parere dell’Assemblea la quale delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Rendiconto annuale
Art. 26) – L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea dei soci entro il 30 di Aprile.
Il bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali e complementari nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio verrà depositato nella sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione per il parere dell’Organo di Controllo e per la consultazione da parte dei soci.
Utili e/o avanzi di gestione
Art. 27) – Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci .
Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione sono accantonati come segue:
a) – il 15% al fondo di riserva;
b) – il restante importo sarà destinato al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali dell’Associazione e/o in beneficenza.
Scioglimento della associazione
Art. 28) – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza di cui alla normativa della Legge vigente.
Norma di Rinvio
Art. 29) – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del C.C. vigenti in materia.
Firenze, il 17 Gennaio 2020
Atto registrato c/o Agenzia delle Entrate
Direz Prov. di Firenze il18 febbraio 2020 N° 1352